In materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, spiegano i giudici del Tar Veneto con la sentenza 1595/23, la competenza finale in materia di approvazione della tariffa spetta all’ARERA
Gli atti con cui l’Autorità d’Ambito si determina in materia di tariffa del gestore della rete idrica sono atti meramente istruttori destinati a confluire in provvedimenti finali di competenza dell’ARERA: di conseguenza la loro censura innanzi al Tar di riferimento territoriale non è ammissibile in quanto una eventuale statuizione di questo Giudice determinerebbe una sostanziale elusione dell’art. 14, c. 2, c.p.a. che prevede, in subiecta materia, la competenza funzionale inderogabile del Tar per la Lombardia, sede di Milano.