Nei giorni scorsi sono pervenute numerose richieste di chiarimento sulle misure previste dalla legge n. 145 del 2018 per garantire il rispetto dei tempi di pagamento e lo smaltimento dello stock di debiti pregressi. I quesiti riguardano la modalità di calcolo dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che, assieme all’indicatore di riduzione del debito pregresso, rileva ai fini dell’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) e, in particolare, si riferiscono alla presunta eventualità di dover calcolare il ritardo come media semplice piuttosto che come media ponderata rispetto agli importi delle fatture.
Al riguardo, si precisa che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all’art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l’applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.
Diverso è il quadro riguardante la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.
Detta valutazione, infatti, riguarderà il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024, obiettivi che, per gli Enti Locali, sono codificati nei Target M1C1-78 e M1C1-90 “Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici”.
In questa sede, gli indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti e, come chiarito dalla circolare MEF/RGS del 7 aprile 2022 n. 17, “saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice.”.