Un ente riferisce, ponendo un quesito alla redazione di Anci Risponde, che dopo aver approvato e quindi accantonato al fondo “contenzioso” le somme necessarie, sono state emesse alcune sentenze favorevoli per l’Ente che rendono inutile accantonare diversi importi.
Avendo l’Ente la necessità di utilizzare alcuni fondi per investimenti si chiede se è possibile utilizzare parte dei “fondi accantonati al contenzioso non più necessari” e quale è, a tal fine, la procedura corretta da seguire per l’utilizzo dei citati fondi, e ipotizza la seguente soluzione:
la Giunta provvede a rideterminare il fondo e successivamente il Consiglio Comunale provvederà alla mera rideterminazione della composizione dell’avanzo (senza disporre la RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO”) e al suo utilizzo per coofinanziare un investimento di realizzazione di un opera pubblica.
Gli esperti di Anci Risponde fanno rilevare che visto quanto stabilito dagli articoli 167, comma 3, e 176 del Tuel, si può ritenere che la procedura corretta da seguire sia quella che, dopo che la Giunta con propria delibera ha prelevato dal Fondo spese potenziali le somme necessarie per finanziare la spesa che in sede di approvazione del Rendiconto era stata ritenuta necessaria per coprire l’esito negativo del contenzioso, la Giunta, dovrà con propria delibera, debitamente motivata, proporre la rideterminazione del Fondo in questione.
A seguito di questa delibera, dopo aver acquisito il parere dell’Organo di revisione, il Consiglio dovrà, prendere atto della nuova situazione e, senza dovere riapprovare il Rendiconto, deliberare la riduzione del Fondo in questione, incrementando al contempo la quota libera dell’avanzo di amministrazione.
In proposito, aggiungono gli esperti, si tenga anche conto di quanto stabilito dal principio contabile 4/2 al paragrafo 9.2.10 nel quale si afferma quanto segue: “Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.