Con la Circolare n. 30 del 17 marzo 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) detta particolari prescrizioni in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.
- Le disposizini riguardano in particolare:
- Parità di accesso ai mezzi di informazione.
- Divieto PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.
- Revisione straordinaria liste elettorali.
- Pubblicazione e affissione manifesti di convocazione comizi elettorali.
- Spedizione cartolina-avviso
In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.
Importanti sono i termini in ordine agli adempimenti in materia di revisione delle liste elettorali a partire dalla scadenza prossima del 28 marzo termine entro il quale, er la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, deve procedere a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.
Seguono nella Circolare tutti gli adempimenti conseguenti e le relativa scadenze sino al 29 aprile 2023.
Fonte: DAIT