Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del made in Italy, che segnano passi importanti nella direzione della nuova mission del Ministero.
È stato deliberato dal Governo il decreto legge che realizza misure a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Il provvedimento si compone di due parti.
L’articolo 1 interviene nel settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva.
A tal fine vengono definite le procedure di amministrazione temporanea anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio, con decreto interministeriale MIMIT di concerto con MEF e MASE, in caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico.
Il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza.
L’amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una solo volta fino a ulteriore 12 mesi. L’intera disposizione ha carattere temporaneo con validità sino al 30 giugno 2023.
L’articolo 2 reca, invece misure economiche connesse all’esercizio del golden power.
In particolare si determinano le procedure con le quali vengono attivate misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT).
In sostanza, a fronte dell’esercizio del golden power, vengono previsti immediati interventi compensativi a sostegno delle imprese destinatarie delle relative misure, ove le stesse ne facciano richiesta.
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha anche esaminato in via definitiva il codice di proprietà industriale.
“Sono soddisfatto che il CdM di ieri abbia dato, in tempi brevi, il via libera definitivo al codice di proprietà industriale, in attuazione di quanto previsto dal PNRR”. Il termine di realizzazione per dare attuazione al provvedimento è fissato al terzo trimestre 2023.“Una misura che serve al rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure” è quanto ha detto il ministro Urso in riferimento al provvedimento.
Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.
In particolare, introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell’Unione europea, il ribaltamento del cosiddetto Professor privilege, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore.
Il testo passerà ora all’esame del Parlamento.
Il CdM infine ha approvato in fase preliminare lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, al fine di una loro maggiore tutela.
Con questo provvedimento varato in tempo utile si evita la procedura di infrazione in corso.
Lo schema modifica il Codice del Consumo sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nonché sulle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori e sui diritti dei consumatori. In merito all’indicazione dei prezzi, viene introdotto il nuovo art. 17-bis, che stabilisce le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, indicando metodo ed esclusioni.
Per le campagne promozionali la norma entra in vigore 90 giorni dopo, per consentire alle imprese interessate di adeguarsi al nuovo dettato normativo, anche al fine di non compromettere eventuali occasioni di risparmio per i consumatori.
Vengono tipizzate nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette, innovando gli articoli 22 e 23 del Codice del consumo.
Sono state introdotte modifiche in tema di informazioni precontrattuali a carico dei professionisti nei contratti stipulati con i consumatori a distanza o al di fuori dei locali commerciali (art. 49 Codice del consumo) e di diritto di recesso esercitato dal consumatore nei predetti contratti (artt. 52, 53, 56, 57, 59).
Viene previsto, in particolare, un prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per la vendita di prodotti.
Il testo passerà ora all’esame delle commissioni parlamentari per il parere. Seguirà l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.
Fonte: MIMIT