Utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale non è legittimo. E’ quanto precisa Anac in riferimento al caso di Termoli, in Molise. L’Autorità è intervenuta in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto, decisa dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli in provincia di Campobasso.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro. Anac ha fatto presente che la maggior parte di queste risorse siano riconducibili ad interventi che non hanno rapporto immediato con il servizio di trasporto pubblico locale, né in via più generale con la mobilità urbana: 3.970.000 euro infatti sono destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Secondo l’elaborazione effettuata dai consiglieri del comune molisano che hanno presentato l’esposto “il valore degli investimenti infrastrutturali che hanno un nesso con la mobilità urbana, anche se non con il trasporto pubblico in senso stretto, ammonta in realtà a circa 1,3 milioni di euro; un valore lontanissimo dagli oltre 7,6 milioni di investimenti infrastrutturali (da spendere in dieci anni) dichiarati nella finanza di progetto. Ma anche se tutti gli investimenti dichiarati fossero ammissibili, sarebbero comunque irrisori rispetto agli almeno 46,8 milioni di soli corrispettivi per la gestione ventennale dei Trasporti”.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo non è convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi ecc. influenza l’organizzazione dei trasporti e ne è influenzata.
Per l’Autorità la pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Anac ritiene quindi che l’operazione effettuata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di realizzazione di opere e gestione di servizi non collegati tra loro, non possa legittimamente configurare un “project financing” previsto dal Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.