Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardo l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di rioccupazione come introdotto dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021.
In particolare, l’Istituto richiama che tale tipo di assunzione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Il comma 5 del medesimo articolo 41 introduce, inoltre, un esonero per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione. L’esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Al contrario, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quanto ai datori di lavoro ammessi al beneficio, l’INPS precisa che si tratta dei datori di lavoro privati (con esclusione, quindi, della Pubblica Amministrazione) a eccezione del settore agricolo, domestico e delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione alla Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2021.
Per ulteriori dettagli, consulta la Circolare.
Fonte: Mnistero del Lavoro e delle Politiche Sociali