Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall’art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.
Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l’Istituto comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il Messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
Di conseguenza, il provvedimento precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in Regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali