Nella sentenza 46/2021 i giudici del Tribunale amministrativo per la Puglia regalano una lunga disamina sull’obbligo per l’affidamento in house di una motivazione analitica.
Ai fini dell’ammissibilità degli affidamenti in house, spiegano i giudici amministrativi salentini, occorre una motivazione analitica sulla opportunità di affidamento del servizio senza gara, al fine di evitare violazione dei principi eurounitari e nazionali in tema di tutela della concorrenza, di apertura al mercato e di massima partecipazione alle gare.
Ricordano, infatti, gli stessi giudici che in punto di diritto nazionale, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 100/2020, nel dichiarare non fondata la q.l.c. proposta dal TAR Liguria, ha rimarcato che le condizioni cui l’art. 192 d. lgs. n. 50/16 legittima il ricorso all’in house (analitica motivazione contenuta nell’atto deliberativo, che evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato), sono conseguenza di una politica pro concorrenziale “… più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non imposta da quest’ultimo – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato – ma neppure si pone in contrasto […] con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.
È infatti innegabile l’esistenza di un <<margine di apprezzamento>> del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza <<nel>> mercato e <<per>> il mercato» (sentenza n. 325 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2013)”.