In relazione alla notizia di una presunta scadenza dell’11 gennaio 2021 per manifestare l’eventuale opposizione all’inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che tale scadenza non sussiste ed è priva di qualsiasi fondamento normativo. La notizia era circolata in Rete a seguito dell’iniziativa presa dalla Regione Liguria che aveva erroneamente indicato nell’11 gennaio 2021 il termine entro il quale i cittadini liguri avrebbero dovuto comunicare la loro eventuale opposizione all’inserimento nel FSE dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fruite, in ambito pubblico o privato, prima del maggio 2020. Di qui la confusione ingenerata e la necessità di fugare dubbi e incertezze. Considerata la delicatezza dei dati sensibilissimi coinvolti, la materia ha meritato dunque di essere nuovamente chiarita. Di conseguenza, l’Autorità ha inteso ribadire i seguenti punti.
1) La normativa di recente introdotta (art. 11 decreto legge “Rilancio”) prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo sanitario elettronico. Ovviamente, limitatamente alle Regioni che abbiano già attivato il FSE. Al riguardo, peraltro, anche a seguito di tale alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino.
2) Con riguardo, invece, all’alimentazione del Fascicolo con tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca antecedente al maggio 2020, il Garante, con nota del 15 dicembre 2020, ha precisato al Ministero della Salute che l’ingresso nel Fascicolo sanitario elettronico sarebbe stato possibile solo a tre condizioni:
a) avere proceduto a un’idonea campagna nazionale di informazione;
b) avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate sulle novità relative all’alimentazione del Fascicolo;
c) avere riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui sono stati informati, un termine non inferiore a 30 giorni per manifestare la propria eventuale opposizione.
Allo stato, dunque, alla luce di quanto ribadito, non essendosi verificata alcuna delle suddette condizioni, l’invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o allo stesso Garante, con le quali si rappresenti l’opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria.
Fonte: Garante della privacy