Con il Messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’IncentivO Lavoro (“IO Lavoro”). Come noto, l’incentivo riguarda l’assunzione di soggetti disoccupati nelle Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione del Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020. Dopo aver richiamato la disciplina in materia, rinviando anche alla precedente circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, l’Istituto ribadisce che è da ritenersi “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero non abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponda a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – DPR n. 917 del 1986). Riguardo all’accertamento del requisito menzionato, il Messaggio dà atto che è emersa la necessità di sospendere la verifica dello stato di “privo di impiego” al fine di consentire all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali.
L’INPS prosegue confermando che: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato eseguite tra il 1° gennaio 2020 e il 26 ottobre 2020; invece, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni eseguite a decorrere dal 27 ottobre 2020 ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione. Inoltre, l’Istituto comunica che per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 e il 16 novembre 2020, si darà priorità alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato eseguite tra il 1° gennaio 2020 e 26 ottobre 2020. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni eseguite a decorrere dal 27 ottobre 2020 ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Infine, le istanze inviate dopo il 17 novembre 2020 saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione. L’INPS rammenta, da ultimo, che in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, a pena di decadenza entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione eseguita a suo favore.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali