Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 ha stabilito particolari modalità per consentire il voto domiciliare a tutti gli elettori che, essendo sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, non possono recarsi ai seggi.
Il compito di raccogliere il voto è affidato alle sezioni ospedaliere attraverso i seggi speciali che si recano presso le abitazioni degli elettori. Proprio per incrementare il numero delle sezioni ospedaliere e ampliare la platea dei Comuni nei quali istituirle, il decreto legge n.103/2020 prevede la loro costituzione anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto, derogando rispetto al limite ordinario dei 200.
La scelta di affidare la raccolta del voto domiciliare alle sezioni ospedaliere, composte da personale appositamente formato, è dovuta all’esigenza di garantire la sicurezza sanitaria anche nella fase dello scrutinio. Le nuove disposizioni, pertanto, consentono agli elettori che si trovano nelle condizioni previste dal decreto legge e che ne facciano richiesta nei tempi stabiliti dalla norma di poter votare per tutte le prossime consultazioni referendarie, regionali e comunali.
Per quanto riguarda in particolare le elezioni comunali, si applicano le disposizioni già vigenti dal 1960 (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.570/1960) per tutti gli elettori ospedalizzati, che prevedono la possibilità di votare per gli elettori del Comune dove ha sede la struttura medica. Si tratta di un principio di carattere generale, che trova applicazione anche per altre categorie di elettori, quali, ad esempio, quelli affetti da grave infermità che non dimorano nel Comune dove dovrebbero votare; le Forze di polizia e i militari chiamati a svolgere i servizi d’istituto in sede diversa dalla propria residenza.