L’INPS, con Circolare n. 45/2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla Legge 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto “Cura Italia” del Governo (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
In sintesi, si ricorda che il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In alternativa al congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Inoltre, si richiama l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020, che ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 giorni al mese), di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Pertanto, i beneficiari dei permessi previsti dalla Legge 104, ovvero i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e i lavoratori a cui è riconosciuta una disabilità grave, possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo e 3 giorni ad aprile, come previsto dall’art.33, commi 3 e 6, legge 104/92, più 12 giorni tra marzo e aprile, come previsto dall’articolo 24, comma 1, D.L. n. 18/2020).
Infine la Circolare, dal punto 8, provvede a fornire istruzioni riguardo la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.
Per maggiori informazioni, è possibile visionare la Circolare.
Fonte: Ministero del Lavoro