Con il Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione torna sul tema dei servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali tipologia di prestazioni.
Si tratta di incombenti perlopiù finalizzati a sanare riscontrate anomalie e carenze amministrative concernenti gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, quelli contributivi o che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari.
COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 27 FEBBRAIO 2019
L’Autorità, in continuità con le indicazioni contenute nel Comunicato del 14 settembre 2016, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha condotto nell’ultimo biennio una specifica indagine per l’approfondimento delle modalità di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.
Le risultanze istruttorie hanno rivelato molteplici criticità nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, rispetto alle quali si pone ora l’esigenza di ribadire le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti nel Comunicato del 2016, soprattutto per gli incombenti inerenti l’acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l’omessa acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti da ultimo espletati riguardano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione delle amministrazioni comunali al rispetto delle sottoelencate indicazioni operative:
– Acquisizione e perfezionamento dei CIG riferiti all’affidamento/rinnovo del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica – Comunicazione in sanatoria dei dati obbligatori all’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 7, commi 8 e 9, d.lgs. n. 163/2006 e art. 213, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) – Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’indagine espletata dall’Autorità negli anni 2017 e 2018 sulle modalità di approvvigionamento dei servizi comunali di pubblica illuminazione ha consentito di riscontrare il permanere di alcune criticità nelle modalità di acquisizione del CIG e di suo perfezionamento da parte dei Comuni.
Inoltre, a seguito delle Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017, avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, tali risultanze sono avvalorate da alcune richieste pervenute all’Autorità dalle quali è stato possibile rilevare, seppur indirettamente, la persistenza della problematica dell’affidamento diretto -da parte di alcuni Comuni- del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e dei correlati rinnovi taciti in favore di Enel Sole S.r.l..
Sul punto giova richiamare quanto già affermato con precedente Delibera n. 110 del 19.12.2012, come ribadito con Comunicato del 14 settembre 2016.
A riguardo si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’obbligo di comunicare a sanatoria i dati sugli affidamenti disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
– nel caso di mancata acquisizione del CIG sarà necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora” indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive date del periodo in cui è stata resa evidente la manifestazione pubblica della volontà di affidare i servizi in parola attraverso qualsiasi atto amministrativo;
– nel caso di mancato perfezionamento dei CIG già acquisiti sarà necessario procedere al loro perfezionamento sulla base delle indicazioni fornite al punto precedente;
– le proroghe ovvero i rinnovi taciti devono essere trattati ai fini comunicativi come nuovi affidamenti e, pertanto, soggetti all’obbligo di acquisizione del CIG.
L’acquisizione del CIG deve avvenire indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del contratto ovvero della convenzione.
In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, tale importo andrà riferito al periodo di validità delle stesse.
Si evidenzia che tutte le casistiche precedenti, se aggiudicate/affidate successivamente al 1° gennaio 2008, sono assoggettate agli obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia (si citano i principali comunicati di rifermento, quali ad esempio quelli del 4.4.2008, del 14.12.2010, del 29.4.2013 e del 22.10.2013).
A completamento delle indicazioni fornite si evidenzia la necessità di selezionare, in fase di acquisizione dei CIG, quale procedura di scelta del contraente quella riferita alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione”; nei casi in cui è necessario trasmettere le comunicazioni delle schede successive al perfezionamento del CIG, si dovrà indicare nella scheda “fase di aggiudicazione”, quale motivazione del ricorso alla procedura negoziata l’opzione riferita al D.L.gs. n. 163/2006, art. 57, c. 2, lett. b).
Si evidenzia, infine, che è configurabile la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG, anche alla luce della Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge.
– Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità.
Nell’ambito delle attività e dei compiti finalizzati alla gestione delle procedure di affidamento si richiama in questa sede la disciplina in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità prevista dall’art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e per il passato dall’art. 7, comma 8, e dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 213, commi 9 e 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché delle connesse responsabilità disciplinari e, in ragione del periodo di riferimento, dall’art. 6, commi 11 e 12, previste dal successivo comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.