Una circolare della Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, con l’introduzione di un’autocertificazione rende più semplice delegare un familiare o l’autista a farsi garante della correttezza del chilometraggio rilevato.
Il DM 2114 del 19 maggio 2017 ha infatti disposto che, dallo scorso 20 maggio 2018, all’atto della revisione dei veicoli in un centro di controllo pubblico venisse effettuata anche la lettura del contachilometri, attraverso la lettura diretta o attraverso presa Obd, quando disponibile. Il dato così rilevato è diventato parte integrante del bollino, ovvero l’etichetta autoadesiva da applicare alla carta di circolazione. In sede di verifica, l’ispettore che effettua la revisione deve evidenziare il dato chilometrico raccolto e farlo controfirmare per accettazione dal proprietario del veicolo o da persona delegata, allo scopo di tutelare sia l’operato degli ispettori che di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio.
Una novità che punta a contrastare il più possibile eventuali frodi e ad assicurare maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada sia in fase di compravendita che per quanto riguarda le prestazioni dei veicoli in circolazione.
Nella prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di verifica dei chilometraggi, che si è recentemente conclusa con esito positivo, era previsto che – in assenza del proprietario – il conducente del veicolo dovesse presentare una delega e copia dei documenti del proprietario. Quest’ultima circolare dispone invece, per snellire e semplificare la procedura, che oltre al proprietario, ai rappresentanti di autoscuole, centri di consulenza e ditte costruttrici di veicoli o di associazioni di categoria degli autotrasportatori, potranno convalidare il dato, con una semplice autocertificazione, anche l’utilizzatore di veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine, il familiare o l’autista di imprese di trasporto o flotte aziendali.