Dal 29 settembre con il Decreto emergenze è tornata la Cassa integrazione per cessazione. Per poter beneficiare del trattamento di Cigs, l’impresa cessata o in cessazione dovrà stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. All’intesa potrà partecipare il Ministero dello Sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività e la Regione in cui avrà sede l’azienda.
Sono parte dell’accordo: il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale, nonchè il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.
L’impresa sarà tenuta ad esibire la documentazione che comprovi la cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi orientati anche alla ripresa dell’attività. In caso di partecipazione il Mise, nel confermare la sussistenza di prospettive di cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, potrà illustrare la proposta dichiarando, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Nell’ipotesi in cui si prospetti la reindustrializzazione del sito produttivo, andrà illustrato il piano d’intervento con una concreta programmazione dei tempi e delle fasi dello stesso, anche da parte della medesima azienda cessante nonché di quella terza cessionaria. Anche in questa ipotesi il Ministero dello Sviluppo economico potrà confermare la realizzabilità degli interventi di reindustrializzazione. In alternativa a questi processi, la Regione coinvolta potrà illustrare specifici percorsi di politica attiva posti in essere per gestire il personale in esubero.