Nel comunicato del 16 novembre il Dipartimento delle Finanze fornisce le indicazioni per il versamento del saldo dell’IMU e della TASI per l’anno 2017.
La scadenza è fissata al 18 dicembre in quanto il termine di legge del 16 coincide quest’anno con il sabato, e quindi si sposta al primo giorno feriale successivo.
Le aliquote sono quelle contenute nelle delibere approvate dai Comune per l’anno 2017 entro il 31 marzo 2017, pubblicate nel sito internet delle finanze entro il 28 ottobre 2017 ed a condizione che le stesse non contengano aumenti rispetto a quelle applicabili per l’anno 2015.
Nel caso di delibere approvate oltre il termine del 31 marzo 2017 o non pubblicate entro il 28 ottobre 2017, il versamento andrà eseguito tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016, in virtù dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione (che per l’anno 2017 è stato fissato al 31 marzo 2017) le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
Valgono le eccezioni riferite alle ipotesi di delibere riguardanti situazioni di dissesto finanziario (art. 251 del decr. legisl. n. 267/2000) e di accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del decr. legisl. n.267/2000).
Viene precisato inoltre che per verificare che le aliquote 2017 non abbiano subito aumenti rispetto al 2015 andrà effettuato il raffronto mediante la consultazione dei testi delle relative delibere, tenendo presente che eventuali aumenti sarebbero inefficaci ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, con la conseguenza che il versamento deve essere effettuato sulla base della aliquota deliberata nell’anno 2016.