Istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015, la prestazione di disoccupazione Dis-Coll, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017.
Ad annunciare che la norma “non è stata oggetto di proroga” in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017 è l’Inps in un comunicato.
La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.