Approvato alla Camera il disegno di legge sulla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino”, il cosiddetto “Testo Unico del Vino”. Con questa disegno di legge l’Italia punta ad avere una sola norma di riferimento per il settore vitivinicolo. L’obiettivo è quello di accelerare il percorso di semplificazione burocratica, per rafforzare un settore che vale più di 14 miliardi di euro. Il ‘Testo Unico del Vino’ approvato dalla Camera, declinato in otto Titoli e in 90 articoli, andrà ora all’esame del Senato.
“Con questo provvedimento rendiamo il vino italiano sempre più forte e all’avanguardia in Europa – commenta il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina – Il Testo unico è frutto di un lavoro parlamentare approfondito e condiviso, che dà alla filiera nuovi strumenti operativi. Avere in una sola norma di 90 articoli tutte le disposizioni, unificando, aggiornando e razionalizzando le leggi esistenti, rappresenta un risultato storico”. Per il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, il testo unico è “il risultato di una lunga mobilitazione per liberare le energie del settore più dinamico del Made in Italy agroalimentare che ne rappresenta la principale voce dell’esportazione”.
Tra le novità inserite è prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia dei vigneti che si trovano su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico.
Una nuova anche la disciplina dell’attività di enoturismo, ossia tutte quelle pratiche riguardanti l’accoglienza e l’ospitalità dei turisti presso vigneti e cantine. Tra le principali innovazioni ci sono le semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’Ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici.
Si prevede poi la facoltà per i vini DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal Mipaaf d’intesa con la regione competente e si ribadisce che solo le denominazioni di origine possono prevedere l’indicazione di sottozone, oltre alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell’ambito del medesimo territorio. A tutela del patrimonio viticolo nazionale viene stabilito che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate soltanto le varietà di uva da vino iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee.
Il Mipaaf istituirà uno schedario viticolo nel quale dovrà essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino. E’ poi previsto un sistema sanzionatorio, meno oppressivo per le imprese, grazie ad una risoluzione preventiva delle irregolarità attraverso il ravvedimento operoso, che prevede la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo.