E’ dovere degli automobilisti rispettare il Codice della Strada, ma è anche dovere degli agenti della polizia locale osservare le norme che disciplinano l’irrogazione della sanzione in caso di violazione delle prescrizioni in esso contenute. Non sempre, infatti, la multa va pagata. In alcuni casi sussistono vizi di forma e di sostanza che la trasformano in carta straccia, ossia in un atto che è possibile contestare senza pagare nulla. I vizi di forma più comuni sono l’assenza di dati essenziali per elevare la contravvenzione e la notifica tardiva della multa. Nel primo caso, la legge prevede che il verbale di accertamento della multa riporti il giorno, l’ora e il posto in cui sia stata commessa l’infrazione, le generalità del conducente la sua residenza ed, eventualmente, il nome del proprietario del veicolo. Non solo, sul verbale devono essere riportati anche gli estremi della patente del conducente, il tipo di veicolo e la targa, chi è l’agente che ha fatto la contravvenzione, e come e in quali circostanze sia stata commessa l’infrazione. Altro vizio di forma la notifica in ritardo. La contravvenzione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione.
Nel caso dell’autovelox, è importante tornare ‘sul luogo del reato’ per verificare se sia regolarmente tarato oppure no. Affinché la contravvenzione sia regolare, la taratura dell’autovelox deve essere effettuata periodicamente e documentata dall’amministrazione che gestisce il segnalatore di velocità. Se così non fosse, la multa sarà nulla e non si dovrà pagare. Inoltre, Cassazione e tribunali hanno emanato sentenze che dichiarano nulle le multe rilevate dall’autovelox qualora l’eccesso di velocità sia motivato da uno stato di necessità del conducente o quando manchi il doppio segnale della presenza del dispositivo nelle strade a due corsie. Inoltre, il parcheggio dell’auto sulle strisce blu, dove si paga il ticket, può dar luogo alla circostanza per la quale si viene multati se sia stato superato il termine orario. In altre parole, pago per un’ora ma prolungo la sosta sino a un’ora e mezzo. In questo caso, la contravvenzione potrebbe essere annullata se non sia in vigore una delibera comunale in materia che legittimi questo tipo di sanzione. Ciò perché lasciare la macchina sulle strisce blu per un tempo superiore a quello pagato non rappresenta una violazione del codice della strada. Tutt’al più si dovrà rispondere di inadempimento nei confronti del gestore del parcheggio. Si dovrà pagare, dunque, la differenza, ma non la multa. Altri vizi di sostanza contestabili per non pagare una multa possono riguardare le contravvenzioni relative a veicolo la cui targa non sia leggibile sulla foto dell’autovelox oppure la segnaletica stradale sia assente, posta su un solo lato o non leggibile. Si ricorda, infine, che il ricorso avverso a una multa deve essere presentato al Prefetto o alla Polizia municipale entro 60 giorni dalla data in cui essa sia stata notificata. La domanda va presentata di persona o tramite raccomandata a/r. E’ necessario specificare le generalità del conducente, i dati della vettura e del verbale, i motivi della contestazione e quelli per cui si chiede la sospensione della sanzione. Se il Prefetto ritiene che il conducente abbia ragione, annulla la contravvenzione e il connesso pagamento. Se, invece, decide che la contestazione sia giusta, emette un’ordinanza di pagamento (almeno il doppio della prima sanzione più le spese legali). Se il conducente insiste nel difendere le proprie ragioni, potrà rivolgersi entro 30 giorni al Giudice di Pace competente rispetto al luogo in cui sia stata commessa la presunta infrazione (pagando un contributo unificato in base all’ammontare della multa). Questo passaggio è possibile anche prima di ricorrere al Prefetto.