La gestione delle concessioni demaniali marittime deve rispettare in modo rigoroso i principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa statale. La carenza di un quadro regolatorio locale o l’assenza di decreti attuativi non autorizza i comuni a derogare alle tutele fondamentali per gli operatori, in particolare sulla determinazione preventiva degli indennizzi e sulla sostenibilità economica delle offerte.
I giudici di via Flaminia si sono pronunciati sul delicato tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, delimitando il perimetro d’azione dei comuni rispetto alla legislazione nazionale in materia di tutela della concorrenza.
Il principio cardine ribadito dal collegio stabilisce che le procedure di affidamento indette dalle amministrazioni locali sono pienamente soggette alle previsioni dettate dalla legge quadro sulla concorrenza (legge n. 118 del 2022, come modificata dal decreto-legge n. 131 del 2024). Tale normativa esprime una competenza esclusiva dello Stato, volta a garantire la par condicio, la trasparenza e la massima partecipazione alle gare pubbliche, e non può essere elusa o disapplicata dalle autorità comunali.
Sotto il profilo dell’indennizzo in favore dei gestori uscenti, il Tribunale ha chiarito che l’ente concedente ha l’obbligo di determinare la misura del ristoro per gli investimenti non ammortizzati prima della pubblicazione del bando di gara. Questo elemento costituisce un fattore essenziale affinché i concorrenti possano formulare un’offerta congrua e consapevole. Di conseguenza, è illegittima la scelta di differire l’individuazione dei beni da indennizzare a un momento successivo, come la redazione del verbale di consegna, poiché ciò introduce un elemento di incertezza incompatibile con il corretto svolgimento del confronto competitivo.
Un altro nucleo della decisione riguarda la stabilità del rapporto concessorio e i criteri di valutazione economica. I giudici hanno evidenziato che la durata della concessione deve essere idonea a consentire l’ammortamento dei costi sostenuti dagli operatori. Inoltre, l’introduzione di meccanismi di offerta economica basati su percentuali variabili, come le royalty sul fatturato futuro, contrasta con le prescrizioni statali che richiedono parametri certi, predeterminati e direttamente collegati al valore dell’indennizzo, per evitare di snaturare il rapporto di concessione di beni.
Infine, la pronuncia ha preso in esame i requisiti di idoneità professionale richiesti per l’accesso alle gare. Il Tar ha statuito che l’iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti e pertinenti con l’oggetto del lotto deve tradursi in un’operatività effettiva e non solo potenziale: le clausole dei bandi vanno quindi interpretate nel senso di escludere soggetti privi di una reale e comprovata idoneità tecnico-professionale nel settore di riferimento, a salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione.
Estremi della sentenza
Tar Lazio, Sezione Quinta Ter, 11 maggio 2026, n. 08656/2026 reg.prov.coll. (ricorso n. 02790/2025 reg.ric.).