Con la sentenza n. 08621/2026 (REG.PROV.COLL.), ric. n. 02928/2026 (REG.RIC.), pubblicata il 11 maggio 2026, il TAR Lazio, Sezione III, interviene sul regime del silenzio nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relative a progetti energetici strategici.
Il principio affermato riguarda, da un lato, la natura perentoria dei termini procedimentali previsti dal Testo Unico Ambientale e, dall’altro, i limiti di applicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti ambientali complessi e “pluristrutturati”.
Il Tribunale ribadisce che, anche nelle procedure accelerate previste per i progetti PNIEC, l’amministrazione competente è comunque tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge, non potendo il superamento degli stessi legittimare l’inerzia.
Tuttavia, il TAR precisa che tale inerzia integra silenzio-inadempimento e non consente di sostituire la decisione amministrativa con meccanismi di formazione tacita, proprio in ragione della struttura del procedimento VIA, che richiede una valutazione unitaria e motivata degli impatti ambientali, culturali e paesaggistici.
Elemento centrale della decisione è l’esclusione della formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura. Secondo il Collegio, la disciplina del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 non è applicabile ai procedimenti di VIA, in quanto la normativa eurounitaria impone che la decisione finale contenga una valutazione espressa e completa degli effetti del progetto, includendo necessariamente anche i profili culturali e paesaggistici.
Ne consegue che il Ministero procedente non può sostituirsi al concerto mancante né considerarlo formato per silentium, dovendo invece acquisirlo espressamente prima della conclusione del procedimento.
In applicazione di tali principi, il TAR accerta il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ne ordina la conclusione del procedimento entro 90 giorni, previa acquisizione del concerto del MIC. È inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La sentenza n. 08621/2026 del TAR Lazio (Sez. III), ric. n. 02928/2026, si colloca nel solco di una giurisprudenza che valorizza la perentorietà dei termini ma, al contempo, riafferma la necessità di una decisione amministrativa espressa nei procedimenti ambientali di derivazione europea.