Il TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, con sentenza n. 08570/2026 (R.G. n. 10958/2025, pubblicata l’08/05/2026), ha ribadito un principio di diritto destinato a consolidarsi in materia di procedimenti espropriativi e realizzazione di opere pubbliche: non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di coinvolgere i privati espropriandi nella conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo, essendo la loro partecipazione garantita esclusivamente nella fase propria del procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Secondo il Collegio, la sequenza procedimentale delineata dal DPR 327/2001 e dalla legge n. 241/1990 distingue nettamente tra la fase ablativa, nella quale il privato è titolare di una posizione qualificata e differenziata con pieno diritto al contraddittorio, e la successiva fase di progettazione e approvazione tecnica dell’opera, che resta invece rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e delle amministrazioni coinvolte.
In tale prospettiva, la mancata comunicazione o partecipazione alla conferenza di servizi non determina l’illegittimità degli atti successivi, né incide sulla validità dell’approvazione del progetto definitivo o esecutivo, ove il privato abbia comunque avuto la possibilità di intervenire nella fase procedimentale espropriativa.
La sentenza chiarisce inoltre che il progetto esecutivo non è, di regola, immediatamente lesivo per il proprietario inciso, in quanto non introduce un nuovo assetto del territorio ma si limita a specificazioni tecniche ed esecutive rispetto al progetto definitivo già approvato, cui è collegata la dichiarazione di pubblica utilità.
Sul piano della tutela giurisdizionale, il TAR ribadisce l’ampia insindacabilità delle scelte tecniche della pubblica amministrazione, censurabili solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità, difetto di istruttoria o errore manifesto, non ravvisabili nel caso esaminato.
Quanto al decreto di occupazione d’urgenza, il Tribunale conferma che, nei casi previsti dall’art. 22-bis del DPR 327/2001, l’urgenza può ritenersi presunta in presenza di un numero elevato di ditte espropriande, senza necessità di una motivazione rafforzata.
Infine, il Collegio dichiara inammissibile l’impugnazione del verbale di validazione del progetto da parte del RUP, trattandosi di atto interno alla fase esecutiva del contratto d’appalto e non incidente in modo diretto e attuale sulla posizione giuridica del proprietario espropriando.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR Lazio (sentenza n. 08570/2026, R.G. n. 10958/2025) ha respinto integralmente il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite.