Con la sentenza del 23 aprile 2026, n. 00197/2026 (reg. prov. coll. e reg. ric. n. 00444/2024), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), ha definito i confini di applicabilità dei princìpi eurounitari in materia di finanza di progetto e ha applicato il rigido regime sanzionatorio introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 sul superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.
Il diritto di prelazione nel project financing e la compatibilità europea
Il primo snodo cruciale della decisione riguarda l’impatto della nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). La pronuncia comunitaria ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale che riconosce al promotore di una finanza di progetto il diritto di prelazione, ritenendolo lesivo della parità di trattamento e della concorrenza effettiva.
Il Tar Parma ha fissato un principio di diritto fondamentale: l’incompatibilità sollevata dalla Corte di Giustizia non inficia l’intera procedura di gara se il promotore è risultato direttamente aggiudicatario della concessione. Non essendoci stato l’esercizio concreto del diritto di prelazione per adeguare l’offerta a quella di un concorrente, la parità di trattamento tra i partecipanti è rimasta preservata e le offerte sono state valutate in condizioni di effettiva concorrenza.
La sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti dimensionali degli atti
Il secondo principio cardine attiene all’ordine pubblico processuale e all’applicazione del novellato articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo. La riforma attuata dalla legge n. 207/2024 ha eliminato il divieto per il giudice di esaminare le pagine eccedenti il limite stabilito, sostituendolo con una sanzione pecuniaria fino al doppio del contributo unificato.
Il collegio ha chiarito che tale disposizione attribuisce al magistrato un potere valutativo volto a bilanciare il diritto di difesa del privato con l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. Nel caso di specie, la riproposizione immotivata di tesi già espresse nei motivi aggiunti ha configurato uno sforamento non autorizzato e privo di giustificazione, portando alla condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva di tremila euro.