Con la sentenza n. 09170/2026, il TAR Lazio interviene su una controversia relativa all’autorizzazione all’abbattimento di alcune alberature in un’area interessata da interventi urbanistici e da verifiche ambientali e archeologiche. Il Collegio affronta in via preliminare il tema della legittimazione ad agire in materia ambientale, per poi soffermarsi sui limiti del sindacato giurisdizionale in presenza di procedimenti amministrativi non ancora conclusi.
Sul primo profilo, il Tribunale ribadisce un principio di ampia apertura: la legittimazione a impugnare atti lesivi di interessi ambientali non è riservata alle sole associazioni riconosciute, ma può essere riconosciuta anche a comitati spontanei o soggetti collettivi di fatto, purché caratterizzati da un minimo di stabilità organizzativa e da una finalità non occasionale di tutela dell’ambiente. In tale contesto, il criterio della vicinitas assume rilievo soprattutto ai fini dell’interesse ad agire e non come elemento esclusivo di legittimazione.
Quanto al merito, il TAR evidenzia che la controversia si inserisce in un quadro amministrativo ancora in evoluzione, caratterizzato da una procedura di ricognizione in corso sulla possibile esistenza di aree soggette a vincolo forestale e paesaggistico. Proprio tale pendenza impedisce una pronuncia nel merito sulle censure che presuppongono una qualificazione definitiva del bene tutelato, trovando applicazione il principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora compiutamente esercitati.
Il Collegio richiama inoltre la necessità di una verifica tecnica puntuale dei presupposti normativi per la qualificazione di area boscata, in base ai parametri stabiliti dalla normativa statale e al coordinamento tra disciplina paesaggistica e forestale, entrambe poste a presidio di interessi pubblici primari.
In conclusione, pur riaffermando principi estensivi in materia di accesso alla tutela giurisdizionale degli interessi ambientali, il TAR Lazio respinge il ricorso, ritenendo le censure infondate e in parte inammissibili alla luce della pendenza del procedimento amministrativo di accertamento.
Sentenza: TAR Lazio, Sez. I, 18 maggio 2026, n. 09170/2026 – R.G. 06945/2025.