Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con sentenza n. 09179/2026 (REG.PROV.COLL.), ricorso n. 02308/2025 (REG.RIC.), pubblicata il 18/05/2026, ha rigettato il ricorso proposto da un Comune avverso l’esclusione da un bando per il finanziamento dei progetti relativi al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, nelle procedure selettive pubbliche disciplinate da lex specialis, l’Amministrazione è vincolata al rispetto rigoroso delle regole di partecipazione, in particolare quando esse prevedono limiti alla presentazione delle domande e divieti di cumulo tra più candidature riferibili al medesimo ente o a enti collegati.
In tale contesto, il TAR ha ribadito che la presentazione di una pluralità di domande in forme alternative o concorrenti integra una causa di inammissibilità non sanabile, poiché incide su un requisito essenziale di partecipazione e determina l’obbligo di esclusione al fine di garantire par condicio e parità di trattamento tra i concorrenti.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che non è configurabile alcun obbligo di soccorso istruttorio quando la violazione attiene a una regola sostanziale di partecipazione, essendo tale istituto limitato alla regolarizzazione di meri vizi formali e non utilizzabile per sanare carenze o violazioni che alterano l’assetto competitivo della procedura.
Quanto al profilo motivazionale, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’esclusione anche quando integrata da atti endoprocedimentali, precisando che eventuali imprecisioni terminologiche o errori materiali non determinano invalidità del provvedimento se il quadro istruttorio consente di ricostruire con chiarezza le ragioni della decisione amministrativa.
Infine, il giudice amministrativo ha riaffermato il principio per cui le istanze di autotutela presentate dai privati non impongono alcun obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, trattandosi di potere ampiamente discrezionale e attivabile d’ufficio, con conseguente insussistenza di un dovere giuridico di risposta.
Sulla base di tali principi, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione e disponendo la compensazione delle spese di lite.