Sentenza n. 09195/2026 REG.PROV.COLL. – n. 07039/2022 REG.RIC. – TAR Lazio, Sez. III Ter, pubblicata il 18/05/2026
Il TAR Lazio ha riaffermato un principio consolidato in materia di incentivi pubblici nel settore energetico, chiarendo che la presentazione di dichiarazioni non veritiere da parte del soggetto beneficiario comporta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, indipendentemente dall’accertamento di un illecito penale o dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Secondo il Tribunale, il sistema di erogazione degli incentivi si fonda sul principio di autoresponsabilità del dichiarante e sul controllo successivo dell’amministrazione, che esercita un potere di verifica immanente e permanente ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive. Ne deriva che la non corrispondenza al vero dei dati autocertificati è di per sé sufficiente a legittimare la revoca o decadenza dei benefici, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’attività di controllo del Gestore dei Servizi Energetici non si esaurisce nella fase iniziale di ammissione all’incentivo, ma prosegue per tutta la durata del rapporto, potendo estendersi alla verifica sostanziale della veridicità delle dichiarazioni rese. In tale ambito, eventuali richieste documentali integrative rientrano pienamente nei poteri dell’amministrazione e non possono essere considerate ultronee o illegittime.
Quanto al rapporto con il giudicato penale, il TAR ha ribadito che l’assoluzione in sede penale non vincola automaticamente il giudice amministrativo, se non nei limiti dell’accertamento dei fatti materiali, restando ferma la possibilità di una diversa qualificazione sul piano amministrativo.
È stato infine escluso che possa configurarsi un legittimo affidamento in capo al beneficiario quando l’incentivo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché esclusa l’applicabilità dei termini decadenziali dell’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 nei casi di dichiarazioni mendaci, per effetto della deroga prevista dall’ordinamento.