Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) ha depositato una pronuncia di rilievo in materia di semplificazione amministrativa e sviluppo economico, definendo l’esatta portata dell’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura di missione Zes (zona economica speciale unica per il Mezzogiorno).
Con la sentenza n. 03085/2026, i magistrati campani hanno statuito un principio giuridico fondamentale: i singoli comuni non possono rifiutarsi di dare esecuzione ai provvedimenti autorizzatori della Zes, né possono bloccarne l’efficacia opponendo motivi urbanistici o procedurali già emersi o superabili in sede di conferenza di servizi.
Il principio di diritto: la prevalenza dell’autorizzazione unica Zes
Il fulcro giuridico della decisione risiede nella natura stessa dell’autorizzazione unica, disciplinata dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124/2023. Secondo il dettato normativo e l’interpretazione del Tar:
- Efficacia di variante urbanistica: l’autorizzazione unica Zes sostituisce ogni titolo abilitativo e, ove necessario, costituisce ex lege variante allo strumento urbanistico comunale, comportando altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’intervento; di conseguenza, il comune non può negare la stipula di convenzioni esecutive adducendo la non conformità del progetto al piano regolatore generale (come l’ubicazione in zona agricola).
- Inesistenza di un potere di veto autonomo: le amministrazioni locali che partecipano alla conferenza di servizi non dispongono di un autonomo potere di smentita o di disapplicazione del titolo finale; qualora l’autorizzazione unica non venga formalmente impugnata nei termini di legge o annullata in via di autotutela dall’autorità procedente (la struttura di missione Zes), essa rimane pienamente valida ed efficace.
- Obbligo di leale collaborazione: il rifiuto opposto da un comune alla sottoscrizione degli atti esecutivi (quali le convenzioni sugli standard urbanistici) configura una violazione dei principi di buona fede e di leale collaborazione; eventuali carenze nella quantificazione degli oneri o nella cessione delle aree non inficiano la legittimità del titolo abilitativo, ma devono essere regolate nell’ambito di un’attività vincolata di quantificazione economica, senza che ciò possa tradursi in un arresto del procedimento.
La pronuncia riafferma così la preminenza dell’interesse nazionale alla celerità degli insediamenti produttivi nel Mezzogiorno, precludendo agli enti locali l’utilizzo di strumenti di resistenza amministrativa contro i titoli unici centralizzati.
Estremi della sentenza
- Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
- Data di pubblicazione: 15 maggio 2026
- Numero provvedimento: N. 03085/2026 REG.PROV.COLL.
- Numero ricorso: N. 04180/2025 REG.RIC.