TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 00201/2026 (reg. prov. coll. n. 00201/2026; ric. n. 00432/2025), pubblicata il 13 maggio 2026.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso del Comune di San Vito al Tagliamento contro una serie di provvedimenti dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale relativi alla sospensione e alla successiva programmazione del punto nascita ospedaliero.
In linea di principio, la decisione riafferma che la programmazione e riorganizzazione dei servizi sanitari rientra nella competenza dell’azienda sanitaria, nell’ambito del riparto di attribuzioni previsto dalla normativa regionale e statale. In tale contesto, il giudice amministrativo riconosce un ampio margine di discrezionalità tecnica e organizzativa all’amministrazione sanitaria, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei presupposti.
Il Collegio chiarisce inoltre che l’indicazione del termine finale della sospensione di un servizio sanitario, quando imposta in sede giurisdizionale, non vincola l’amministrazione a una determinata scelta sull’esito futuro del servizio stesso, restando distinta la successiva valutazione sull’eventuale riattivazione o definitiva chiusura del presidio.
Non sussiste, secondo il Tar, alcuna violazione o elusione del giudicato laddove l’azienda sanitaria si limiti a fissare il termine della sospensione in adempimento della precedente pronuncia, mantenendo separata la successiva fase programmatoria, che resta espressione di autonomia organizzativa.
Il Tribunale esclude inoltre vizi di motivazione nei provvedimenti impugnati, ritenendo sufficiente il richiamo alle ragioni già poste a fondamento della sospensione originaria del servizio, nonché la coerenza del percorso amministrativo con il quadro normativo di riferimento in materia di organizzazione sanitaria.
Infine, viene ribadito che la partecipazione procedimentale e l’acquisizione dei pareri previsti dalla legge devono essere valutate esclusivamente nei limiti delle disposizioni normative applicabili, senza che possano essere introdotti ulteriori obblighi non espressamente previsti.