La sentenza del TAR Veneto, Sezione I, n. 01073/2026 REG.PROV.COLL., sul ricorso n. 00503/2026 REG.RIC., pubblicata il 12 maggio 2026, interviene sul tema del riparto di giurisdizione in materia di accesso a documenti afferenti allo stato civile, riaffermando un principio di diritto di particolare rilievo sistematico.
Il Collegio precisa che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, non assume rilievo la qualificazione formale dell’istanza come accesso documentale ex legge n. 241 del 1990, né la sua eventuale natura “difensiva”. Ciò che rileva è il cosiddetto petitum sostanziale, ossia il bene della vita effettivamente richiesto. Quando la domanda ha ad oggetto atti e registri dello stato civile, anche se detenuti da una pubblica amministrazione, essa ricade nel regime speciale previsto dal d.P.R. n. 396 del 2000.
In tale ambito, osserva il TAR, la conoscibilità dei documenti non è rimessa a una libera ostensione diretta degli originali su istanza del privato, ma è mediata dalle modalità tipiche stabilite dalla disciplina dello stato civile, che prevede il rilascio di estratti, certificati e copie conformi tramite l’ufficiale dello stato civile. Ne deriva che eventuali dinieghi o inerzie non possono essere fatti valere attraverso il rito dell’accesso amministrativo ex art. 116 c.p.a., ma devono essere impugnati secondo il rito e davanti al giudice indicato dall’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, ossia il giudice ordinario.
Il principio centrale affermato è quindi che la specialità della disciplina sullo stato civile prevale sulla normativa generale in materia di accesso ai documenti amministrativi. Anche la finalità difensiva dell’istanza non è idonea a mutare il riparto di giurisdizione, poiché non può trasformare in accessibile ex lege 241/1990 ciò che è sottoposto a un regime speciale di conoscibilità.
Il TAR conclude pertanto per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando inammissibile il ricorso e indicando la giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Sentenza: TAR Veneto, Sez. I, n. 01073/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 00503/2026 REG.RIC., pubblicata il 12/05/2026.