T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 01085/2026 REG.PROV.COLL. – n. 00624/2024 REG.RIC., pubblicata il 13/05/2026
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ribadisce un principio consolidato in materia di revisione della patente di guida: il potere previsto dall’art. 128 del Codice della strada ha funzione esclusivamente preventiva e non sanzionatoria, essendo finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità alla guida e non all’accertamento di responsabilità per un illecito.
Secondo il Collegio, l’Amministrazione può disporre la revisione anche in presenza di un singolo episodio di guida, qualora la dinamica del fatto presenti caratteristiche oggettive tali da ingenerare un dubbio ragionevole sulla capacità tecnica o psicofisica del conducente. Non è quindi necessario che sia stata accertata una violazione amministrativa o penale, né che sia già stata dimostrata la perdita dei requisiti di guida.
Il TAR precisa che il presupposto legittimante è rappresentato dall’emersione di fatti concreti e oggettivamente apprezzabili, idonei a giustificare un approfondimento sulla sicurezza della circolazione. In tale ambito l’Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della non manifesta illogicità, dell’adeguatezza dell’istruttoria e della coerenza motivazionale.
È inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem fondata su rapporti delle forze dell’ordine, purché tali atti siano specificamente individuati e contengano elementi fattuali sufficienti a supportare il provvedimento. Il rapporto di polizia costituisce, infatti, fonte istruttoria qualificata utilizzabile ai fini della valutazione amministrativa.
Il Tribunale chiarisce altresì che il decorso del tempo tra il sinistro e l’adozione della revisione non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento, non essendo la misura soggetta a un requisito di immediatezza né a termini perentori. L’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità alla guida permane, infatti, indipendentemente dal tempo trascorso.
Infine, viene ribadito che eventuali ipotesi alternative di ricostruzione del sinistro, così come l’assenza di ulteriori incidenti successivi o gli esiti negativi degli accertamenti tossicologici, non sono elementi sufficienti a escludere il potere dell’Amministrazione, ove la dinamica del fatto resti oggettivamente sintomatica di una possibile perdita di controllo del veicolo.
Il ricorso è stato pertanto respinto, confermando la legittimità della revisione disposta dalla Motorizzazione civile.
N. 00624/2024 REG.RIC.