Con la sentenza n. 01100/2026 REG.PROV.COLL. (R.G. n. 00344/2026), pubblicata il 14/05/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha ribadito alcuni principi centrali in materia di gare pubbliche, con particolare riguardo al divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, alla ripartizione dei requisiti premiali nei raggruppamenti temporanei di imprese e alla motivazione del punteggio tecnico.
Il Collegio, richiamando un’interpretazione sostanzialistica del divieto di commistione, ha affermato che la presenza nell’offerta tecnica di elementi temporali coincidenti con quelli poi indicati nell’offerta tempo non integra automaticamente una violazione della lex specialis né determina l’esclusione del concorrente. Ciò che rileva, infatti, non è la mera coincidenza formale dei dati, ma la loro concreta idoneità a rivelare anticipatamente elementi economici o a condizionare la valutazione della commissione.
In tale prospettiva, il cronoprogramma inserito nella relazione tecnica è stato qualificato come elemento fisiologico dell’organizzazione di cantiere, funzionale alla dimostrazione della capacità esecutiva dell’operatore economico, e non come anticipazione dell’offerta economica. Il principio di separazione, secondo il TAR, deve quindi essere applicato in modo ragionevole e proporzionato, evitando automatismi espulsivi non previsti dalla legge di gara.
In relazione ai raggruppamenti temporanei, il TAR Veneto ha inoltre precisato che, in assenza di una previsione espressa della lex specialis, i criteri premiali legati al possesso di certificazioni (nel caso di specie, la certificazione di parità di genere) non devono necessariamente essere posseduti da tutte le imprese componenti il RTI. È sufficiente il possesso in capo a uno dei partecipanti, normalmente la mandataria, potendo il beneficio essere attribuito all’operatore economico unitariamente considerato.
Il Collegio ha poi ribadito che la valutazione della commissione di gara, quando fondata su criteri predeterminati e su punteggi numerici, può ritenersi adeguatamente motivata anche in forma sintetica, purché sia ricostruibile l’iter logico seguito e non emergano profili di illogicità manifesta o travisamento.
Infine, con riferimento ai criteri tecnici relativi alla rete di conferimento e agli accordi preliminari con gli impianti, il Tribunale ha confermato l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, evidenziando che il sindacato giurisdizionale non può tradursi in una nuova valutazione del merito tecnico, ma deve limitarsi alla verifica della non irragionevolezza e della coerenza della scelta.
Sulla base di tali principi, il ricorso è stato respinto, con conseguente conferma dell’aggiudicazione e rigetto anche della domanda risarcitoria.