Con la sentenza n. 02301/2026 (REG. PROV. COLL.), pubblicata l’11 maggio 2026, e resa sul ricorso n. 00435/2024 REG. RIC., il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha chiarito i principi che regolano l’individuazione del responsabile della contaminazione ambientale nell’ambito delle bonifiche di siti industriali.
Il Collegio ha affermato che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 non introduce una forma di responsabilità “retroattiva” in senso sanzionatorio, ma configura un obbligo attuale di ripristino ambientale, collegato alla permanenza della situazione di inquinamento. Ne consegue che l’epoca di produzione della contaminazione non è elemento dirimente, purché gli effetti dannosi risultino ancora in essere.
In tale prospettiva, il principio “chi inquina paga” assume una funzione non punitiva ma ripristinatoria e di allocazione economica del rischio ambientale, legittimando l’imputazione degli obblighi di bonifica anche a soggetti subentrati nella posizione dell’inquinatore originario, ivi compresi i casi di successione societaria per fusione.
Il TAR ha inoltre ribadito che l’attività industriale ad alto rischio ambientale integra una fattispecie di responsabilità particolarmente rigorosa, fondata sul criterio del “più probabile che non” e sull’ampia utilizzabilità di presunzioni semplici da parte dell’amministrazione. In questo quadro, non è necessario dimostrare un nesso causale esclusivo, essendo sufficiente la riconducibilità anche parziale del fenomeno contaminativo all’attività del soggetto individuato.
Sul piano delle garanzie costituzionali e convenzionali, il Collegio ha escluso la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 7 CEDU, evidenziando la natura non sanzionatoria ma ripristinatoria delle misure di bonifica, nonché la compatibilità della disciplina con il diritto di proprietà, in quanto funzionale alla tutela di un interesse pubblico primario quale l’ambiente.
La decisione conferma dunque un orientamento ormai consolidato secondo cui la tutela ambientale prevale sulla dimensione temporale della contaminazione, imponendo l’obbligo di intervento a chiunque si trovi in rapporto giuridicamente qualificato con la fonte dell’inquinamento, anche se successivamente subentrato.
Conseguentemente, il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’individuazione del responsabile della contaminazione e la piena applicabilità dei principi sopra richiamati.