Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sez. II), con sentenza n. 881/2026 (R.G. n. 474/2026), pubblicata l’11 maggio 2026, affronta il tema dei limiti del giudizio sul silenzio della pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure espropriative.
Il Collegio afferma il principio secondo cui il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è finalizzato esclusivamente all’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione rispetto a un’istanza del privato, senza che il giudice possa estendere il sindacato alla legittimità della sottostante attività amministrativa o della procedura ablativa.
In tale perimetro, il TAR ribadisce la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell’art. 133 c.p.a., quando la controversia attenga all’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Sotto il profilo sostanziale, la sentenza chiarisce che l’accettazione dell’indennità di esproprio non equivale alla cessione volontaria del bene né comporta, di per sé, il perfezionamento del trasferimento della proprietà. Essa costituisce infatti un mero atto prodromico o una manifestazione negoziale preliminare, non idonea a sostituire il decreto di esproprio o l’accordo traslativo ex art. 45 del D.P.R. 327/2001.
Ne consegue che, in assenza di un valido atto conclusivo della procedura (decreto di esproprio, cessione volontaria o acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001), permane l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in modo espresso sull’istanza del privato, risultando giustiziabile l’inerzia ai sensi del rito sul silenzio.
Il TAR precisa inoltre che la discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione nella scelta tra restituzione del bene o acquisizione sanante non esclude l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, eventualmente adottato anche in esecuzione della pronuncia del giudice.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato accolto con accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e con ordine di provvedere entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Sentenza: TAR Campania – Salerno, Sez. II, n. 881/2026 (R.G. n. 474/2026), pubblicata il 11/05/2026.