La decadenza di un consigliere comunale per assenze alle sedute consiliari richiede un’interpretazione particolarmente rigorosa dei presupposti previsti dallo statuto comunale, trattandosi di una misura che incide sull’esercizio di una carica elettiva pubblica. Lo ha affermato il Tar Campania – Salerno, Sezione I, con la sentenza n. 893/2026, pubblicata il 13 maggio 2026, nell’ambito del ricorso n. 1143/2025.
Il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le assenze dei consiglieri comunali possono essere giustificate anche successivamente alle sedute contestate e persino dopo l’avvio del procedimento di decadenza. Resta fermo il potere del Consiglio comunale di valutare la serietà e la fondatezza delle motivazioni addotte, ma tale valutazione non può tradursi in un sindacato arbitrario o privo di adeguato supporto istruttorio.
Secondo i giudici amministrativi, la decadenza può essere dichiarata solo in presenza di assenze che rivelino un effettivo disinteresse verso il mandato elettivo, fondato su motivazioni futili o del tutto inadeguate. Le disposizioni che prevedono la perdita della carica devono inoltre essere interpretate restrittivamente, proprio per evitare utilizzi distorti dell’istituto nei confronti delle minoranze politiche.
Nel caso esaminato, il Tar ha ritenuto illegittima la delibera comunale che aveva dichiarato decaduto il consigliere, evidenziando che i certificati medici prodotti indicavano patologie specifiche e prescrizioni di riposo coincidenti con le date delle sedute. Documenti che, secondo il Collegio, non potevano essere considerati generici né contestati dal Comune senza svolgere autonome verifiche sanitarie.
La sentenza chiarisce inoltre che i certificati medici completi di diagnosi, data e periodo di riposo costituiscono atti fidefacenti fino a querela di falso e sono quindi idonei a giustificare l’assenza del consigliere.
Pur dichiarando improcedibile la domanda di annullamento per il sopravvenuto scioglimento del Consiglio comunale, il Tar ha comunque accertato, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo, l’illegittimità della deliberazione impugnata.