Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non può essere utilizzato – né trasposto in sede giurisdizionale – per contestare atti relativi alla progettazione e approvazione di infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dovendo tali controversie essere devolute esclusivamente alla giurisdizione amministrativa ordinaria. È quanto ribadito dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I) con sentenza pubblicata il 07/05/2026, n. 08474/2026 REG.PROV.COLL., n. 15158/2025 REG.RIC.
Il Collegio riafferma, in continuità con la giurisprudenza consolidata, che il combinato disposto degli artt. 120 e 125 c.p.a. comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario quando le censure investono procedimenti relativi a grandi opere infrastrutturali, trattandosi di un rito che non può essere utilizzato per eludere il regime processuale speciale e accelerato previsto per tali interventi.
Sul piano sostanziale, la decisione chiarisce inoltre che la legittimazione dei Comuni a proporre opposizione ex art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 non deriva automaticamente dalla generale rappresentanza degli interessi della collettività locale, ma richiede una specifica attribuzione normativa di funzioni di tutela di interessi “sensibili”. In assenza di una preposizione puntuale prevista da norme statali o regionali di settore, l’ente locale non può attivare il meccanismo oppositivo previsto per la chiusura della conferenza di servizi.
La sentenza ribadisce infine che, nei procedimenti relativi a opere commissariate e qualificate come strategiche ai sensi della normativa sullo “sblocco cantieri”, il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione è limitato ai soli vizi macroscopici di illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, non potendo estendersi a valutazioni di merito sull’opportunità o sulla convenienza delle soluzioni progettuali adottate.