La Corte dei conti, Sezione regionale del Piemonte, con deliberazione n. 42/2026/SRCPIE/VSC, ha approvato il referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca conferiti dalle pubbliche amministrazioni e sul relativo sistema di controlli.
La disciplina prevede un doppio livello di verifica: da un lato il controllo sui regolamenti adottati dagli enti locali per definire criteri e limiti degli incarichi esterni, dall’altro il controllo successivo sugli atti di affidamento superiori a 5.000 euro, trasmessi alla Corte dei conti da tutte le amministrazioni pubbliche. La soglia, precisa la Sezione, va calcolata sul compenso netto al professionista, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Il ricorso a incarichi esterni è ammesso solo nei casi eccezionali previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, che privilegia l’utilizzo delle risorse interne. In particolare, è richiesto che l’amministrazione dimostri l’impossibilità oggettiva di svolgere l’attività con personale interno e che l’incarico sia temporaneo, altamente qualificato e coerente con obiettivi specifici, senza rinnovi automatici.
Resta inoltre vietata la stipula di contratti di collaborazione con caratteristiche di continuità e organizzazione tipiche del lavoro subordinato, pena la nullità e possibili responsabilità erariali.
Dalle verifiche effettuate sugli enti piemontesi nel 2025 emerge un quadro sostanzialmente conforme alla normativa, anche grazie agli adeguamenti regolamentari intervenuti. Tuttavia, la Corte segnala alcune criticità, tra cui l’incerta individuazione degli organi competenti all’adozione dei regolamenti, la non sempre netta distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, e alcune carenze nelle procedure comparative e nella gestione delle proroghe.
Sul piano degli atti di spesa non sono emersi profili di illegittimità sostanziale, ma sono state riscontrate irregolarità procedurali: ricognizioni interne non adeguatamente documentate, carenze nella pubblicità degli incarichi, programmazioni non coerenti e formulazioni talvolta generiche dell’oggetto delle prestazioni. In alcuni casi, inoltre, gli atti sono stati ricondotti fuori dall’ambito proprio degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.
La Sezione richiama quindi le amministrazioni a rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza, la corretta programmazione e motivazione degli incarichi, la verifica effettiva delle professionalità interne e la rigorosa temporaneità degli affidamenti, limitando le proroghe ai soli casi eccezionali previsti dalla legge.