La Corte dei conti, Sezione Sardegna, con deliberazione n. 160/2026, ha chiarito che il Comune socio non può farsi carico del compenso del liquidatore di una società partecipata in liquidazione quando il patrimonio sociale risulti incapiente.
Il caso nasce dalla richiesta di un ente locale che, davanti all’inadempienza del liquidatore e alla necessità di nominarne uno nuovo per chiudere la procedura e cancellare la società dal registro delle imprese, ha ipotizzato di sostenerne direttamente il compenso con risorse di bilancio. L’obiettivo era evitare ulteriori perdite e possibili responsabilità per l’ente.
La Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando il principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali: anche nella fase di liquidazione, le obbligazioni restano a carico esclusivo della società e non si trasferiscono al socio, pubblico o privato che sia. Il liquidatore opera infatti come organo della società e il suo compenso costituisce un debito sociale.
Decisivo anche il riferimento al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016), che vieta il cosiddetto soccorso finanziario: gli enti pubblici non possono intervenire con trasferimenti straordinari o altre forme di sostegno a favore di società in perdita, salvo casi espressamente previsti.
Secondo i giudici contabili, il pagamento diretto del compenso del liquidatore da parte del Comune, anche se effettuato formalmente al professionista, equivale comunque a un intervento finanziario vietato, poiché comporta l’assunzione di un costo che resta giuridicamente della società.
La Corte esclude inoltre che possano giustificare l’intervento pubblico motivazioni legate al rischio di aggravamento delle perdite o a possibili profili di responsabilità del socio: tali elementi non modificano la natura illegittima dell’operazione.
Vengono infine richiamati gli strumenti già previsti dall’ordinamento, come la revoca del liquidatore, le azioni di responsabilità e, nei casi estremi, la cancellazione d’ufficio della società, oltre alla possibilità di nominare liquidatori a titolo gratuito per evitare ulteriori oneri.