Con la sentenza n. 794/2026 (ric. n. 802/2026), pubblicata il 29 aprile 2026, il TAR Campania, Salerno, affronta il tema dell’incandidabilità degli amministratori locali a seguito dello scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose, precisandone ambito applicativo, ratio e limiti.
Il Collegio ribadisce che l’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000 configura una misura interdittiva di natura sia afflittiva sia preventiva, finalizzata a impedire il riprodursi delle situazioni patologiche che hanno determinato lo scioglimento dell’ente. Tale misura, infatti, mira a salvaguardare interessi primari quali la sicurezza pubblica, il buon andamento e la trasparenza dell’amministrazione, nonché la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.
Sotto il profilo oggettivo, il TAR chiarisce che l’incandidabilità deve essere riferita ai due turni elettorali successivi allo scioglimento e riguarda le elezioni relative al medesimo ente locale interessato dal provvedimento dissolutorio. Questa interpretazione evita sia un’applicazione eccessivamente estensiva della norma, sia il rischio opposto di svuotarne l’efficacia, garantendo coerenza con la funzione sanzionatoria e preventiva della disposizione.
Il giudice amministrativo evidenzia inoltre che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 113/2018, la disciplina ha ampliato sia l’ambito applicativo (esteso a diverse competizioni elettorali) sia la durata della misura (da uno a due turni elettorali), rafforzandone il carattere deterrente nei confronti degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento.
Sul piano processuale, la sentenza sottolinea che le contestazioni relative ai presupposti dell’incandidabilità, già accertati con provvedimento definitivo del giudice ordinario, non possono essere rimesse in discussione nel giudizio amministrativo. Analogamente, viene esclusa la configurabilità di una disparità di trattamento in assenza di situazioni perfettamente sovrapponibili.
Infine, il TAR dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’incandidabilità rappresenta un rimedio di extrema ratio, proporzionato rispetto alla necessità di prevenire nuove forme di condizionamento dell’azione amministrativa da parte della criminalità organizzata.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità della ricusazione della lista elettorale.