Con la sentenza n. 01765/2026 (REG.PROV.COLL.), n. 00334/2026 (REG.RIC.), pubblicata il 16 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, ha ribadito un principio di diritto di rilievo generale in materia di poteri sostitutivi dell’autorità prefettizia e funzionamento degli enti locali.
Il Collegio ha affermato che il Prefetto può legittimamente intervenire in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta per la convocazione dell’organo consiliare di un ente appartenente al sistema delle autonomie locali, quando si registri una situazione di inerzia tale da determinare una paralisi istituzionale.
Secondo il TAR, il fondamento normativo di tale potere si rinviene nell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), disposizione che esprime un principio generale volto a garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali e che può essere estesa anche alle comunità montane, qualificate come unioni di comuni e quindi soggette ai principi dell’ordinamento comunale, in forza dell’art. 32 del TUEL.
Il Tribunale ha chiarito che la competenza legislativa regionale in materia non esclude l’applicazione della disciplina statale quando manchi una normativa regionale o statutaria che regoli specificamente il potere sostitutivo. Ne deriva che, in assenza di un assetto alternativo, opera la norma statale quale clausola di chiusura del sistema, a tutela della continuità amministrativa.
Un ulteriore principio affermato riguarda l’autonomia statutaria dell’ente: essa non può impedire l’intervento sostitutivo quando non disciplini espressamente l’ipotesi di inerzia nella convocazione dell’organo consiliare.
La sentenza affronta anche il tema della delega amministrativa, precisando che essa ha natura revocabile e non può comportare una sottrazione definitiva del potere in capo al soggetto delegante, il quale può riappropriarsene mediante esercizio diretto della funzione.
In conclusione, il TAR Campania ha ritenuto legittimo il decreto prefettizio di nomina del commissario ad acta, riaffermando il principio per cui il sistema degli enti locali deve essere interpretato in modo da garantire sempre la funzionalità degli organi e la continuità dell’azione amministrativa.