Con la sentenza n. 1999/2026 (reg. ric. n. 2721/2025), pubblicata il 24 marzo 2026, il TAR Campania, Sezione I, affronta il tema della rilevanza giuridica della mancanza di sottoscrizione negli atti amministrativi, chiarendo i confini tra nullità e mera irregolarità.
Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato: la sottoscrizione non costituisce elemento essenziale dell’atto amministrativo in via generale, salvo che una specifica disposizione di legge ne imponga espressamente la presenza a pena di nullità. In assenza di tale previsione, il difetto di firma non determina invalidità radicale dell’atto, ma integra una semplice irregolarità, purché sia comunque possibile individuare con certezza l’autorità emanante.
La decisione si pone nel solco dell’orientamento secondo cui la funzione della sottoscrizione è strumentale all’imputabilità dell’atto, più che alla sua esistenza giuridica. Pertanto, il criterio decisivo diventa quello dell’attribuibilità: l’atto è valido ogniqualvolta gli elementi desumibili dal contesto documentale o procedimentale consentano di ricondurlo con certezza all’amministrazione competente.
Il TAR richiama, in tal senso, anche l’interpretazione costituzionale secondo cui l’autografia della firma è richiesta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non essendo altrimenti indispensabile ai fini della validità dell’atto.
Ulteriore principio affermato riguarda la tutela delle prerogative dei consiglieri: la violazione formale non comporta automaticamente una lesione dello ius ad officium. Quest’ultima deve essere dimostrata in modo rigoroso, attraverso la prova concreta di un pregiudizio specifico alle funzioni di partecipazione, informazione o voto. In mancanza di tale dimostrazione, la censura non può trovare accoglimento.
In definitiva, la pronuncia conferma un approccio sostanzialistico al diritto amministrativo, in cui prevale la certezza della provenienza e della funzione dell’atto rispetto al mero formalismo della sottoscrizione.