Il principio cardine ribadito dal TAR Campania è quello della prevalenza del voto di lista sull’indicazione delle preferenze, nonché della necessaria univocità della volontà dell’elettore. Con la sentenza 27 aprile 2026, n. 2658 (ric. n. 284/2026), il giudice amministrativo ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960.
Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di attribuire il voto alla lista dei candidati indicati in preferenza in contrasto con il simbolo barrato, evidenziando come una simile operazione altererebbe la certezza del risultato elettorale e introdurrebbe margini interpretativi incompatibili con il principio di tassatività delle regole di scrutinio.
Sul piano sistematico, la decisione afferma anche che, in presenza di espressioni di voto ambigue – come l’indicazione di candidati nel riquadro di altra lista senza un chiaro voto di lista – la scheda deve essere considerata nulla, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà dell’elettore.
Di rilievo è poi il richiamo ai limiti del sindacato giurisdizionale: il TAR ribadisce che il giudice amministrativo, nel processo elettorale, è vincolato al principio della domanda e non può pronunciarsi oltre le richieste formulate dalle parti. Ne consegue che non è consentito disporre l’annullamento di voti se tale esito non è stato espressamente domandato, pena il vizio di ultrapetizione.
Infine, la sentenza sottolinea l’onere probatorio attenuato nel contenzioso elettorale, precisando però che le dichiarazioni sostitutive devono essere specifiche e circostanziate per costituire un valido principio di prova idoneo ad attivare i poteri istruttori del giudice. In mancanza, le censure risultano inammissibili o infondate.
In applicazione di tali principi, il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale, confermando l’impostazione rigorosa della giurisprudenza in materia di certezza e stabilità del risultato elettorale.