Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sez. II), con la sentenza n. 3/2026 (R.G. n. 142/2025), depositata il 12 gennaio 2026, chiarisce in modo netto i limiti dell’azione amministrativa nella fase iniziale del project financing.
Il principio di diritto affermato è che, anche nella fase preliminare di individuazione del promotore – pur caratterizzata da ampia discrezionalità – l’amministrazione è vincolata al rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento tra gli operatori economici. Tali principi, di matrice costituzionale ed eurounitaria, operano come limiti esterni all’esercizio del potere discrezionale e ne orientano concretamente le modalità di svolgimento.
Ne consegue che, in presenza di più proposte di finanza di progetto relative al medesimo intervento, l’amministrazione ha l’obbligo di procedere a una valutazione contestuale e comparativa delle stesse, non essendo legittimo un esame frazionato o subordinato secondo l’ordine cronologico di presentazione. Un simile modus operandi, infatti, altera la par condicio e può determinare indebiti vantaggi competitivi, specie in relazione al riconoscimento della posizione di promotore.
Il Tar precisa inoltre che tali principi trovano applicazione anche nel regime anteriore al correttivo del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), il quale ha natura essenzialmente esplicitativa e non innovativa rispetto agli obblighi già desumibili in via interpretativa dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023.
Ulteriore corollario è che l’amministrazione deve assicurare adeguata pubblicità alle proposte presentate e definire regole chiare e preventive per la partecipazione procedimentale, così da garantire un effettivo confronto concorrenziale e la migliore individuazione dell’interesse pubblico.
La violazione di tali principi comporta l’illegittimità dell’intera procedura, in quanto incide “a monte” sul corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, con conseguente annullamento degli atti adottati.