Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con sentenza n. 347/2026 (ricorso n. 353/2023, pubblicata il 19 marzo 2026), ha riaffermato un principio consolidato in materia urbanistica: il Consiglio comunale conserva un’ampia e autonoma discrezionalità nelle scelte di governo del territorio, anche quando esse si pongano in contrasto con gli esiti favorevoli della conferenza di servizi.
Secondo il Collegio, la conferenza dei servizi, anche quando conclusa positivamente sul piano tecnico, non vincola in alcun modo l’organo consiliare, che resta titolare della funzione pianificatoria generale. La relativa determinazione costituisce infatti un atto istruttorio e di impulso, privo di efficacia decisoria vincolante sulla successiva scelta politica dell’ente.
Il TAR ha ribadito che, in tale contesto, il Consiglio comunale può legittimamente discostarsi dalle valutazioni tecniche acquisite nel procedimento, senza necessità di una motivazione “rafforzata”, purché la scelta sia espressione di un ragionevole esercizio della discrezionalità urbanistica e non risulti manifestamente illogica o contraddittoria.
Il giudice amministrativo ha inoltre confermato che le scelte urbanistiche, soprattutto quando incidono su porzioni significative del territorio, rientrano nell’ambito delle valutazioni di merito politico-amministrativo, sottratte al sindacato giurisdizionale se non nei limiti dell’eccesso di potere per irragionevolezza evidente.
Il Collegio si è così adeguato all’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui anche in presenza di esito positivo della conferenza di servizi il Comune non perde la propria potestà pianificatoria, potendo assumere decisioni difformi in funzione della più ampia visione di assetto del territorio.
La sentenza n. 347/2026 del TAR Marche (ric. n. 353/2023) si inserisce dunque nel solco della giurisprudenza che riafferma la centralità dell’organo consiliare nelle scelte urbanistiche e la natura non vincolante degli esiti endoprocedimentali tecnici.