La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Molise, con sentenza 2 marzo 2026 n. 2, ha riconosciuto la responsabilità erariale di un dipendente che, durante i periodi di congedo parentale e di permessi retribuiti per l’assistenza a un familiare disabile, avrebbe in realtà svolto in modo continuativo un’attività di compravendita di autoveicoli.
Secondo i giudici contabili, l’utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 32 e 42 del d.lgs. n. 151/2001 e dall’art. 33 della legge n. 104/1992 risulta strumentale e contrario alla loro funzione, che è quella di garantire rispettivamente la cura del minore e l’assistenza effettiva al disabile. In assenza di tale presupposto, l’astensione dal lavoro non può essere giustificata.
La sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato che qualifica tali benefici come diritti funzionali a specifiche esigenze di cura e assistenza, evidenziando come il loro utilizzo per finalità diverse integri un abuso del diritto, con violazione dei principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale.
Richiamata anche la giurisprudenza della Cassazione, la Corte sottolinea la particolare gravità della condotta, già ritenuta idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa quando comporti lo sviamento dalle finalità proprie degli istituti.
Sul piano contabile, le somme percepite durante i periodi di assenza sono state considerate un danno ingiustificato per l’erario, derivante da un indebito esborso retributivo. Accertato inoltre lo svolgimento non occasionale dell’attività commerciale, i giudici hanno ritenuto superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione del potere riduttivo, rilevando la natura dolosa della condotta e la consapevole strumentalizzazione di istituti di carattere solidaristico, in linea anche con la recente normativa che limita la riduzione del danno nei casi di dolo.