Con la sentenza n. 26 del 13 marzo 2026, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana torna sul tema del danno all’immagine della pubblica amministrazione, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni riunite.
Il Collegio ribadisce che il danno all’immagine non si presume automaticamente dalla commissione di un illecito, ma deve essere rigorosamente provato attraverso indici sintomatici quali la risonanza mediatica dei fatti, il cosiddetto “clamor fori”, la diffusione e persistenza della notizia, il ruolo rivestito dal soggetto agente e l’incidenza concreta sulla credibilità dell’ente. Solo in presenza di tali elementi è possibile riconoscere il pregiudizio, che può essere poi liquidato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Nel caso esaminato, la Procura contabile aveva contestato a un dipendente sanitario un danno all’immagine dell’azienda USL, quantificato in 50 mila euro, in relazione a condotte penalmente accertate e caratterizzate da particolare gravità e risonanza esterna, culminate anche in provvedimenti restrittivi e condanna definitiva. La difesa aveva invece contestato la mancanza di adeguata prova sul piano della diffusione e dell’effettivo pregiudizio reputazionale.
La sentenza si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione. Le Sezioni riunite, con la decisione n. 10/2003, avevano già chiarito che il danno all’immagine non è “in re ipsa” e richiede specifica dimostrazione. Successivamente, la giurisprudenza contabile ha ammesso la possibilità di liquidazione equitativa del danno, purché ne sia accertata l’esistenza.
Un ulteriore profilo riguarda l’area di applicazione dell’azione risarcitoria. La disciplina speciale introdotta per l’assenteismo fraudolento dei dipendenti pubblici (art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001) ha previsto espressamente anche il risarcimento del danno all’immagine, configurando una tutela rafforzata e in parte derogatoria rispetto alla disciplina generale.
Tuttavia, il punto di svolta arriva con la recente sentenza delle Sezioni riunite n. 3 del 3 marzo 2026, richiamata dalla Sezione toscana, che ha affermato un principio di portata generale: l’azione per danno all’immagine è proponibile anche per delitti diversi da quelli storicamente richiamati dalla normativa previgente, purché da essi derivi un concreto pregiudizio alla reputazione dell’amministrazione.
Alla luce di tale orientamento, il giudice contabile toscano evidenzia come l’attenzione si sposti definitivamente dalla tipologia del reato all’effettiva lesione del prestigio istituzionale. In particolare, nel settore sanitario, tale lesione assume un rilievo ancora più intenso, incidendo direttamente sul rapporto di fiducia tra cittadini e servizio pubblico e, quindi, sul diritto alla salute.
La decisione si inserisce così nel solco di una giurisprudenza che consolida il danno all’immagine come autonoma voce di danno non patrimoniale, risarcibile ogniqualvolta la condotta del dipendente comprometta la credibilità dell’amministrazione agli occhi della collettività.