Con la sentenza n. 03325/2026 REG.PROV.COLL., n. 07687/2025 REG.RIC., pubblicata il 28 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, interviene in modo netto sulla portata dell’art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011 in materia di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per impianti di produzione energetica.
Il principio di diritto affermato è che il mancato deposito del certificato di collaudo finale non può essere equiparato alla mancanza del titolo abilitativo né alla realizzazione di opere in difformità, e non legittima, di per sé, l’adozione di misure ripristinatorie quali la demolizione o la rimozione dell’impianto.
Secondo il Collegio, la P.A.S. – quale modulo autorizzatorio assimilabile alla logica della segnalazione certificata di inizio attività – produce effetti abilitativi autonomi una volta perfezionatasi nei termini di legge. Da ciò discende che gli adempimenti successivi alla realizzazione dell’opera, come il collaudo finale, pur obbligatori sul piano amministrativo, non hanno natura costitutiva del titolo.
Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre il principio di tassatività e legalità delle sanzioni amministrative: la misura del ripristino dello stato dei luoghi prevista dall’art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011 è applicabile esclusivamente nei casi di assenza della P.A.S. o di difformità rispetto a quanto dichiarato, non potendo essere estesa in via analogica a violazioni meramente formali o procedimentali.
Ne consegue che l’amministrazione, in presenza di un titolo abilitativo valido e non contestato nei suoi presupposti sostanziali, non può degradare l’opera a “sine titulo” per il solo inadempimento di obblighi successivi, dovendo eventualmente attivare strumenti sanzionatori diversi e tipizzati.
La decisione riafferma così un principio di equilibrio tra semplificazione amministrativa e poteri di controllo, escludendo che il sistema della P.A.S. possa essere trasformato in un meccanismo di decadenza automatica fondato su violazioni formali non incidenti sulla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.