Con la sentenza n. 03204/2026 Reg. Prov. Coll. (ric. n. 08604/2025), il Consiglio di Stato, Sezione V, ha chiarito in modo significativo i criteri che devono guidare la valutazione dell’equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro nelle procedure di gara pubblica.
Il principio affermato è che, quando un operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, non è sufficiente una dichiarazione formale o generica di equivalenza. Tale equivalenza deve essere sostanziale e dimostrata, e deve riguardare l’intero trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori impiegati nell’appalto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che la verifica della stazione appaltante non può limitarsi alla sola retribuzione tabellare o alla paga oraria, ma deve includere tutte le componenti della retribuzione globale annua, comprese indennità, elementi accessori, mensilità aggiuntive e istituti contrattuali come scatti di anzianità ed EDR. Solo la comparazione complessiva di tali elementi consente di stabilire una reale equivalenza delle tutele.
La decisione sottolinea inoltre un ulteriore principio centrale: nelle gare pubbliche l’operatore economico è tenuto a rispondere in modo chiaro, completo e non ambiguo alle richieste della stazione appaltante. L’eventuale indeterminatezza o incompletezza delle dichiarazioni in materia di trattamento del personale può compromettere la legittimità dell’offerta e legittimare l’intervento in autotutela della pubblica amministrazione.
Infine, la sentenza valorizza il ruolo dei pareri dell’ANAC come criterio interpretativo rilevante, in particolare quando essi specificano il contenuto minimo della nozione di “equivalenza economica” nei rapporti di lavoro nell’ambito degli appalti pubblici.
Il Consiglio di Stato, dunque, consolida un orientamento rigoroso: l’equivalenza tra CCNL è un giudizio sostanziale e complessivo, non riducibile a una mera comparazione della retribuzione oraria.