Con la sentenza n. 03292/2026 REG.PROV.COLL. (R.G. n. 02504/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha ribadito un principio di diritto destinato a incidere sulla disciplina delle notificazioni nei rapporti tra amministrazione e cittadini.
Il Collegio ha chiarito che la modalità di notificazione prevista dall’art. 330, comma 2, c.p.c. ha natura eccezionale ed è strettamente limitata al processo civile, non potendo essere estesa alla notificazione di provvedimenti amministrativi. Ne deriva che l’amministrazione non può avvalersi di tale regime per far decorrere i termini di impugnazione nei confronti degli eredi del destinatario originario.
Secondo il Consiglio di Stato, la ratio della norma processuale civile è quella di agevolare la notificazione degli atti di impugnazione delle sentenze, in un contesto caratterizzato da termini brevi e da un assetto processuale già definito. Tale esigenza non è automaticamente trasferibile al procedimento amministrativo, dove resta fermo l’obbligo di una notificazione personale o comunque idonea a garantire la piena conoscibilità dell’atto.
Da ciò discende un ulteriore principio: in assenza di una valida notificazione, il termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo non può decorrere dalla data della sua comunicazione formale, ma solo dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza, ad esempio tramite accesso agli atti.
La decisione conferma inoltre che un’erronea individuazione del dies a quo per l’impugnazione, fondata su una notificazione giuridicamente inidonea, integra un vizio tale da determinare la nullità della sentenza di primo grado.
Per questi motivi, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03292/2026 REG.PROV.COLL. (R.G. n. 02504/2024), ha accolto l’appello, annullato la decisione del TAR Campania e disposto il rinvio al giudice di primo grado, ribadendo la centralità del principio di effettiva conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza dei termini processuali.