Con la sentenza Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3318/2026 (RG 9292/2025), pubblicata il 28 aprile 2026, il giudice amministrativo ha ribadito alcuni principi di diritto rilevanti in materia di partecipazione alle gare pubbliche e concessioni demaniali.
In primo luogo, viene riaffermato che il requisito di iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA) per lo svolgimento dell’attività oggetto di gara costituisce un requisito soggettivo di idoneità non cedibile né sanabile tramite avvalimento. Tale iscrizione, infatti, attiene alla struttura giuridico-professionale dell’operatore economico e non può essere “prestata” da un’impresa ausiliaria.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato precisa che il contratto di avvalimento deve contenere l’indicazione puntuale e specifica delle risorse effettivamente messe a disposizione. La sua funzione non può ridursi a una formula generica o meramente dichiarativa, pena la nullità sostanziale dell’istituto rispetto alla finalità di garantire l’effettivo possesso dei requisiti.
Ulteriore principio riguarda i limiti del soccorso istruttorio: esso non può essere utilizzato per integrare o modificare elementi sostanziali dell’offerta o della domanda di partecipazione, né può servire a colmare carenze che il concorrente ha espressamente riconosciuto in sede di gara. L’istituto opera esclusivamente in presenza di irregolarità formali o incertezze documentali, non quando il difetto riguarda requisiti essenziali.
La sentenza chiarisce inoltre che non può configurarsi disparità di trattamento se non a fronte di situazioni identiche in fatto e in diritto, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrarne la piena sovrapponibilità.
Infine, viene ribadito che i chiarimenti della stazione appaltante non possono alterare la lex specialis di gara, ma ne costituiscono esclusivamente interpretazione nei limiti del significato letterale delle clausole.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico, valorizzando la natura sostanziale dei requisiti di partecipazione e la rigorosa distinzione tra sanabilità formale e carenze strutturali.